PROTOCOLLO COVID-19 AZIENDE
PROTOCOLLO COVID-19 AZIENDE
Mascherine ancora obbligatorie per chi lavora nel privato
Dopo l’incontro tra governo e sindacati di ieri, arriva la conferma del mantenimento del Protocollo di sicurezza varato nel 2021. Le misure saranno prorogate fino al prossimo mese. A giugno verrà poi verificata la situazione per un eventuale aggiornamento delle regole.
Il governo ribadisce la linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo nel settore privato.
Il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto con le parti sociali il 6 aprile 2021, rimane in vigore.
Confermate quindi tutte le misure di protezione previste: le mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i Comitati Aziendali o territoriali e settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo.
La decisione è arrivata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc.
Prima del 30 giugno è previsto comunque un nuovo check, per una ulteriore valutazione.
CHIARIMENTI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO LEGGE 215/2021
NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
DATORE DI LAVORO – DIRIGENTI – PREPOSTI
Legge N. 215/2021 – Modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
CHIARIMENTI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
La Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (convertito da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” fornisce le prime indicazioni, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
A questo proposito la Circolare INL formula alcune osservazioni:
- “la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione ‘adeguata e specifica’ secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico”;
- “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”;
- con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37”. Pertanto anche tali requisiti “andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.
- Riguardo al datore di lavoro si indica che l’accordo demandato alla Conferenza costituisce “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”. Sarà l’accordo “a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.
Ricordiamo che alla Conferenza Stato Regioni è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale è previsto l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attualmente in vigore.
Indicazioni per gli obblighi di addestramento
Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro ’ e il legislatore ha inteso specificare che ‘ l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
In questo caso si tratta di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (21 dicembre 2021).
Ne consegue – conclude la circolare INL – che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.
Allegato, circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro N. 1/2022: https://www.wsafety.it/wp-content/uploads/2022/04/INL-Circolare-16-02-2022-Modifiche-Art.37.pdf
LEGGE N. 215/2021 – MODIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
LEGGE N. 215/2021 – MODIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. n. 81/2008
IMPORTANTI NOVITÀ PER DATORI DI LAVORO PREPOSTI – LAVORATORI
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU S G n.301 del 20-12-2021)
SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto n. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021 , con il Capo III e con l’articolo 13 , apporta numerose modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le norme approvate consentiranno, infatti, di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori non in regola.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa
L’ampiezza dell’intervento normativo, può leggersi come una “miniriforma” del D.lgs.81/08, con particolare riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, operando contemporaneamente su cinque pilastri:
- UNA IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO;
- L’INDIVIDUAZIONE PIÙ STRINGENTE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO E DELLE CORRELATE RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO;
- L’ESTENSIONE ALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DELLE STESSE COMPETENZE DI VIGILANZA E ISPEZIONE IN PRECEDENZA RICONOSCIUTE SOLTANTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI;
- LA RIFORMULAZIONE COMPLESSIVA DEL POTERE DI SOSPENSIONE DELL’IMPRESA PER LAVORO SOMMERSO E PER GRAVI VIOLAZIONI DI SICUREZZA;
- IL RILANCIO DEL RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI.
Di seguito focus sulle prime due modifiche introdotte che coinvolgono tutte le imprese.
MODIFICHE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 è previsto che la Conferenza Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attualmente in vigore in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della FORMAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: tutti i datori di lavoro dovranno frequentare un corso di formazione specifico;
- la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- l’adeguatezza e la specificità di formazione e aggiornamento periodico dei PREPOSTI: le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).
Per informazioni più precise sui corsi per Datori di Lavoro e Preposti (contenuti, durata, modalità di erogazione e periodicità del corso) dobbiamo comunque attendere l’emissione del nuovo Accordo Stato Regioni entro il 30 giugno 2022.
ADDESTRAMENTO
La norma stabilisce che l’addestramento consiste in una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
NUOVI COMPITI DEL PREPOSTO
La legge di conversione interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del Preposto, che assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a Datore di Lavoro e Dirigente).
Viene stabilito l’obbligo per Datore di Lavoro e Dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
Il preposto ha il dovere di:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, è obbligato ad intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.
Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate (es. deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro) e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.
Si ricorda che il Datore di Lavoro / Dirigente che riceve segnalazione da parte del preposto deve definire una azione correttiva immediata.
In allegato:
- informativa relativa agli obblighi del preposto
- modalità e contenuto della segnalazione preposto a Datore di Lavoro / Dirigente.
scarica allegato: https://www.wsafety.it/wp-content/uploads/2022/04/Obblighi-preposto-1.docx
SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE AZIENDE I DECRETI CHE SOSTITUISCONO IL D.M. 10/03/98
SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE AZIENDE I DECRETI CHE SOSTITUISCONO IL D.M. 10 MARZO 1998

TRE DECRETI MINISTERIALI SOSTITUIRANNO IL D.M. 10 MARZO 1998
L’attività di attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 è iniziata a fine anno 2019, nell’ambito di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato Dirigenti e Funzionari della Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e del Ministero del Lavoro.
La conclusione dei lavori si è conclusa con l’emanazione di tre distinti Decreti Ministeriali pubblicati nello scorso mese di settembre.
I tre Decreti entreranno in vigore 12 mesi dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (settembre/ottobre 2022)
COSA FARE ENTRO SETTEMBRE 2022
- Tutte le attività produttive dovranno rivalutare la situazione di prevenzione incendi, in particolare della valutazione del rischio incendio, con il proprio professionista abilitato;
- Redigere /aggiornare il Piano di Emergenza con i criteri previsti dal nuovo Decreto GSA;
- Verificare le scadenze degli attestati dei corsi formazione della squadra antincendio e pianificare gli aggiornamenti ogni 5 anni.
L’argomento è in continuo sviluppo con emanazione di Circolari Ministeriali rivolte a produrre chiarimenti in merito al singolo Decreto.
Pertanto Vi terremo periodicamente informati sull’evoluzione normativa e sull’applicazione pratica dei nuovi provvedimenti normativi.
In allegato:
- Approfondimento:https://www.wsafety.it/wp-content/uploads/2022/04/APPROFONDIMENTO-DECRETI-ANTINCENDIO.pdf
- D.M. 02 settembre 2021: https://www.wsafety.it/wp-content/uploads/2022/04/DM-2-SETT-21.pdf
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