NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
DATORE DI LAVORO – DIRIGENTI – PREPOSTI
Legge N. 215/2021 – Modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
CHIARIMENTI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
La Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (convertito da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” fornisce le prime indicazioni, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
A questo proposito la Circolare INL formula alcune osservazioni:
- “la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione ‘adeguata e specifica’ secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico”;
- “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”;
- con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37”. Pertanto anche tali requisiti “andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.
- Riguardo al datore di lavoro si indica che l’accordo demandato alla Conferenza costituisce “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”. Sarà l’accordo “a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.
Ricordiamo che alla Conferenza Stato Regioni è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale è previsto l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attualmente in vigore.
Indicazioni per gli obblighi di addestramento
Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro ’ e il legislatore ha inteso specificare che ‘ l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
In questo caso si tratta di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (21 dicembre 2021).
Ne consegue – conclude la circolare INL – che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.
Allegato, circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro N. 1/2022: https://www.wsafety.it/wp-content/uploads/2022/04/INL-Circolare-16-02-2022-Modifiche-Art.37.pdf