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ALLEGATO 3B – MEDICINA DEL LAVORO

19 Gennaio 2021 By wsafety

 

MEDICINA DEL LAVORO

“SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’Art. 40 D.Lgs. 81/08 ALLEGATO 3B”

 

Come noto, Il decreto 81/2008, all’art. 40 comma 1 prevede che: “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”.

Il Ministero della Salute, tuttavia, perdurando l’attuale situazione emergenziale, che non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione, aveva già stabilito una moratoria.

Con una precedente nota del 31.03.2020 (Prot. 0011056-31/03/2020) il Ministero aveva infatti disposto la proroga al 31 luglio 2020 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, la stessa Direzione Generale Prevenzione ha formalizzato una moratoria sull’invio dell’allegato 3B valevole per tutto il 2021.

 

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COVID – 19 – DECRETO LEGGE 07/10/2020 N.125

8 Ottobre 2020 By wsafety

COVID – 19 – DECRETO LEGGE 07/10/2020 N.125

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 07/10/2020 N.125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità’ operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.   Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020

Visti i chiarimenti riportati sul sito del Governo in particolare per le attività produttive:

“Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.”

 

PERTANTO CONFERMIAMO CHE I PROTOCOLLI  ANTI- CONTAGIO

AZIENDALI RIMANGONO INVARIATI

 

DecretoLegge_07-10-2020_n125

 

 

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COVID 19 – CONVERSIONE DECRETO “RILANCIO”

28 Luglio 2020 By wsafety

COVID 19 – CONVERSIONE DECRETO “RILANCIO”

cosa cambia in materia di sicurezza sul lavoro

 

MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI-VALIDAZIONE A CURA DELLE REGIONI

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (entrata in vigore il 19 luglio 2020) introduce con l’art. 66 bis “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” con cui vengono definiti nuovi criteri per importazione e immissione in commercio dei DPI, in deroga alle norme vigenti fino al termine dell’emergenza.
 

  • I criteri di validazione per le mascherine chirurgiche dovranno essere definiti entro il 29 luglio (10 gg dalla data in vigore della legge di conversione) da parte di un Comitato costituito da un rappresentante dei seguenti Enti: ISS (Istituto Superiore di Sanità), Accredia, UNI, Associazioni degli organismi di valutazione di conformità socie di Accredia.
  • I criteri per i DPI dovranno essere definiti entro il 29 luglio da parte di un Comitato costituito da un componente dell’INAIL, un rappresentante delle Regioni, uno di Accredia, uno dell’UNI, uno delle associazioni degli organismi di valutazione di conformità socie di Accredia.
  • Entro il 3 di agosto (15 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI e individuano le strutture competenti.
  • ISS e INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande di validazione in deroga pervenute ai predetti Istituti fino al 3 di agosto, data dalla quale non sarà più consentito sottoporre a tali istituti richieste da parte di importatori e per coloro che li immettono in commercio (si modifica pertanto la disciplina prevista dall’art. 15 della L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18), salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla Regione e proseguire l’iter di validazione attuale (INAIL/ISS).

 

 SORVEGLIANZA ATTIVA – SORVEGLIANZA SANITARIA – MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Alcuni articoli hanno subito poche modifiche nella fase di conversione e riguardano la sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, la sorveglianza sanitaria e le misure di sostegno.

Riguardo alla sorveglianza il riferimento è a due diversi articoli:

  • art. 74 (Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): questo articolo posticipa al 31 luglio 2020 il termine per l’equiparazione del periodo di assenza a ricovero ospedaliero per i lavoratori “ipersuscettibili” (come definiti dall’art. 26 del DL 17 marzo 2020).
  • art 83 (Sorveglianza sanitaria): anche in questo caso è confermato quanto già indicato dal decreto-legge. Questa norma richiede ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Inoltre per i datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale correlata all’emergenza COVID-19, può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.

 Sono poi confermate diverse misure di sostegno alle imprese.

Ad esempio l’art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro) conferma le misure di sostegno relative agli interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  1. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  2. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  4. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  5. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

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CORSO FORMAZIONE COVID-19

13 Maggio 2020 By wsafety

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

 “CORSO FORMAZIONE COVID-19 SICUREZZA SUL LAVORO”

 

A seguito dell’introduzione del Protocollo condiviso per la FASE 2, organizziamo corso di formazione in videoconferenza della durata di n.2 ore relativo a “Applicazione protocollo e gestione misure anti-contagio COVID-19 in ambienti di lavoro”.

Il corso prevede l’analisi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24/04/2020 e la relativa applicazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro con esempi reali e concreti.

Il corso è organizzato da ente accreditato ed erogato in videoconferenza da ns. professionista del settore.

La partecipazione al corso verrà ritenuta valida come n.2 ore di aggiornamento ai sensi degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016.

 

MARTEDÌ 26 MAGGIO ORE 08:30 – 10:30

 

 In caso di partecipazione è sufficiente compilare la scheda di iscrizione in allegato. Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

 

Scheda_COVID-19_mattino

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Conduzione Attrezzature di Lavoro

13 Dicembre 2019 By wsafety

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLO ELEVATORE – PIATTAFORMA ELEVABILE (PLE) – MACCHINE MOVIMENTO TERRA

 

Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, gli addetti alla conduzione di carrello elevatore, piattaforme elevabili (PLE), macchine movimento terra (es. pala meccanica caricatrice) ecc. devono conseguire  una specifica abilitazione alla guida.

Il percorso formativo, strutturato in moduli teorici e pratici, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate che consentano di utilizzare le attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza.

 

I CORSI DI FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTI HANNO VALIDITÀ QUINQUENNALE

NELL’ANNO 2020 SCADRANNO LE ABILITAZIONI ACQUISITE NEL 2015

LA SCADENZA DELLA SPECIFICA ABILITAZIONE COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL’UTILIZZO DEI MEZZI FINO ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO

 

 

Le Aziende che si sono avvalse delle ns. società per l’abilitazione alla guida dei mezzi, saranno contattate nel prossimo mese di gennaio per la prenotazione dei corsi di aggiornamento.

 Consigliamo di effettuare una verifica di attestati/scadenze delle abilitazioni del Vs. personale rilasciati da altri enti/società.

 

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