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RIFIUTI – VI.VI.FIR

10 Marzo 2021 By wsafety

Rifiuti – dal 1° marzo 2021 parte il servizio di vidimazione digitale dei formulari di identificazione rifiuti (VI.VI.FIR)

Dal 1°marzo 2021 il Sistema Camerale partirà con un nuovo servizio di vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti in applicazione del c. 5, art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Di seguito gli elementi qualificanti di questo nuovo servizio chiamato VI.VI.FIR e il possibile ruolo delle associazioni di categoria.

In pratica non viene sostituito il formato cartaceo del documento di trasporto e non è introdotta la completa dematerializzazione del formulario di trasporto.

Si introduce la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche, avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema delle Camere di Commercio che surroga la vidimazione fisica, e perciò senza la necessità di doversi recare fisicamente allo sportello della Camera di Commercio per la vidimazione dei formulari prestampati su carta chimica in 4 copie e numerati dalle tipografie autorizzate.

La vidimazione “virtuale” non comprende i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

Inoltre, la vidimazione virtuale prevista dall’articolo 193, in questa forma, rappresenta una soluzione transitoria (sino ad entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità).

Sicuramente tale esperienza, unitamente al fatto che Unioncamere collabora con l’Albo Nazionale gestori ambientali per la realizzazione di un prototipo di Registro elettronico nazionale dei rifiuti, porterà ad includere tale servizio anche nel futuro.

A partire dal 1°marzo 2021, il servizio sarà accessibile dal portale www.ecocamere.it e sarà raggiungibile, all’indirizzo https://vivifir.ecocamere.it  dai siti delle CCIAA, così come tutta la documentazione tecnica e la manualistica utile all’implementazione del servizio.

Il servizio consente di ottenere il numero e il “marchio” (che sostituiscono la vidimazione e la numerazione attribuita dalle tipografie autorizzate) da stampare e produrre un file pre-fincato con numero e QR Code che va successivamente compilato a mano.

L’accesso viene effettuato direttamente dall’utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (SPID o CNS) come rappresentante dell’impresa per la prima volta e successivamente può delegare un soggetto terzo, ivi incluso personale delle associazioni di categoria, che accederà anch’esso tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni necessarie alla vidimazione dei formulari.

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ALLEGATO 3B – MEDICINA DEL LAVORO

19 Gennaio 2021 By wsafety

 

MEDICINA DEL LAVORO

“SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’Art. 40 D.Lgs. 81/08 ALLEGATO 3B”

 

Come noto, Il decreto 81/2008, all’art. 40 comma 1 prevede che: “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”.

Il Ministero della Salute, tuttavia, perdurando l’attuale situazione emergenziale, che non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione, aveva già stabilito una moratoria.

Con una precedente nota del 31.03.2020 (Prot. 0011056-31/03/2020) il Ministero aveva infatti disposto la proroga al 31 luglio 2020 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, la stessa Direzione Generale Prevenzione ha formalizzato una moratoria sull’invio dell’allegato 3B valevole per tutto il 2021.

 

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COVID – 19 – DECRETO LEGGE 07/10/2020 N.125

8 Ottobre 2020 By wsafety

COVID – 19 – DECRETO LEGGE 07/10/2020 N.125

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 07/10/2020 N.125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità’ operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.   Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020

Visti i chiarimenti riportati sul sito del Governo in particolare per le attività produttive:

“Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.”

 

PERTANTO CONFERMIAMO CHE I PROTOCOLLI  ANTI- CONTAGIO

AZIENDALI RIMANGONO INVARIATI

 

DecretoLegge_07-10-2020_n125

 

 

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COVID 19 – CONVERSIONE DECRETO “RILANCIO”

28 Luglio 2020 By wsafety

COVID 19 – CONVERSIONE DECRETO “RILANCIO”

cosa cambia in materia di sicurezza sul lavoro

 

MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI-VALIDAZIONE A CURA DELLE REGIONI

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (entrata in vigore il 19 luglio 2020) introduce con l’art. 66 bis “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” con cui vengono definiti nuovi criteri per importazione e immissione in commercio dei DPI, in deroga alle norme vigenti fino al termine dell’emergenza.
 

  • I criteri di validazione per le mascherine chirurgiche dovranno essere definiti entro il 29 luglio (10 gg dalla data in vigore della legge di conversione) da parte di un Comitato costituito da un rappresentante dei seguenti Enti: ISS (Istituto Superiore di Sanità), Accredia, UNI, Associazioni degli organismi di valutazione di conformità socie di Accredia.
  • I criteri per i DPI dovranno essere definiti entro il 29 luglio da parte di un Comitato costituito da un componente dell’INAIL, un rappresentante delle Regioni, uno di Accredia, uno dell’UNI, uno delle associazioni degli organismi di valutazione di conformità socie di Accredia.
  • Entro il 3 di agosto (15 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI e individuano le strutture competenti.
  • ISS e INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande di validazione in deroga pervenute ai predetti Istituti fino al 3 di agosto, data dalla quale non sarà più consentito sottoporre a tali istituti richieste da parte di importatori e per coloro che li immettono in commercio (si modifica pertanto la disciplina prevista dall’art. 15 della L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18), salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla Regione e proseguire l’iter di validazione attuale (INAIL/ISS).

 

 SORVEGLIANZA ATTIVA – SORVEGLIANZA SANITARIA – MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Alcuni articoli hanno subito poche modifiche nella fase di conversione e riguardano la sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, la sorveglianza sanitaria e le misure di sostegno.

Riguardo alla sorveglianza il riferimento è a due diversi articoli:

  • art. 74 (Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): questo articolo posticipa al 31 luglio 2020 il termine per l’equiparazione del periodo di assenza a ricovero ospedaliero per i lavoratori “ipersuscettibili” (come definiti dall’art. 26 del DL 17 marzo 2020).
  • art 83 (Sorveglianza sanitaria): anche in questo caso è confermato quanto già indicato dal decreto-legge. Questa norma richiede ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Inoltre per i datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale correlata all’emergenza COVID-19, può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.

 Sono poi confermate diverse misure di sostegno alle imprese.

Ad esempio l’art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro) conferma le misure di sostegno relative agli interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  1. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  2. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  4. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  5. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

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CORSO FORMAZIONE COVID-19

13 Maggio 2020 By wsafety

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

 “CORSO FORMAZIONE COVID-19 SICUREZZA SUL LAVORO”

 

A seguito dell’introduzione del Protocollo condiviso per la FASE 2, organizziamo corso di formazione in videoconferenza della durata di n.2 ore relativo a “Applicazione protocollo e gestione misure anti-contagio COVID-19 in ambienti di lavoro”.

Il corso prevede l’analisi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24/04/2020 e la relativa applicazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro con esempi reali e concreti.

Il corso è organizzato da ente accreditato ed erogato in videoconferenza da ns. professionista del settore.

La partecipazione al corso verrà ritenuta valida come n.2 ore di aggiornamento ai sensi degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016.

 

MARTEDÌ 26 MAGGIO ORE 08:30 – 10:30

 

 In caso di partecipazione è sufficiente compilare la scheda di iscrizione in allegato. Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

 

Scheda_COVID-19_mattino

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