COVID 19 – CONVERSIONE DECRETO “RILANCIO”
cosa cambia in materia di sicurezza sul lavoro
MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI-VALIDAZIONE A CURA DELLE REGIONI
La Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (entrata in vigore il 19 luglio 2020) introduce con l’art. 66 bis “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” con cui vengono definiti nuovi criteri per importazione e immissione in commercio dei DPI, in deroga alle norme vigenti fino al termine dell’emergenza.
- I criteri di validazione per le mascherine chirurgiche dovranno essere definiti entro il 29 luglio (10 gg dalla data in vigore della legge di conversione) da parte di un Comitato costituito da un rappresentante dei seguenti Enti: ISS (Istituto Superiore di Sanità), Accredia, UNI, Associazioni degli organismi di valutazione di conformità socie di Accredia.
- I criteri per i DPI dovranno essere definiti entro il 29 luglio da parte di un Comitato costituito da un componente dell’INAIL, un rappresentante delle Regioni, uno di Accredia, uno dell’UNI, uno delle associazioni degli organismi di valutazione di conformità socie di Accredia.
- Entro il 3 di agosto (15 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI e individuano le strutture competenti.
- ISS e INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande di validazione in deroga pervenute ai predetti Istituti fino al 3 di agosto, data dalla quale non sarà più consentito sottoporre a tali istituti richieste da parte di importatori e per coloro che li immettono in commercio (si modifica pertanto la disciplina prevista dall’art. 15 della L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18), salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla Regione e proseguire l’iter di validazione attuale (INAIL/ISS).
SORVEGLIANZA ATTIVA – SORVEGLIANZA SANITARIA – MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Alcuni articoli hanno subito poche modifiche nella fase di conversione e riguardano la sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, la sorveglianza sanitaria e le misure di sostegno.
Riguardo alla sorveglianza il riferimento è a due diversi articoli:
- art. 74 (Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): questo articolo posticipa al 31 luglio 2020 il termine per l’equiparazione del periodo di assenza a ricovero ospedaliero per i lavoratori “ipersuscettibili” (come definiti dall’art. 26 del DL 17 marzo 2020).
- art 83 (Sorveglianza sanitaria): anche in questo caso è confermato quanto già indicato dal decreto-legge. Questa norma richiede ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Inoltre per i datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale correlata all’emergenza COVID-19, può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.
Sono poi confermate diverse misure di sostegno alle imprese.
Ad esempio l’art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro) conferma le misure di sostegno relative agli interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.