ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI
Ricordiamo che dal 23 dicembre 2015 (come previsto dal D.Lgs. 151/2015 “Jobs Act” ) è stato abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni .
Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera ( come previsto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
Pur non essendo più obbligatorio, l’azienda può continuare ad utilizzare il registro infortuni per uso interno .